(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 23
                         del 1 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Autonoma  della Sardegna tutela la fauna selvatica
secondo metodi di razionale programmazione del territorio  e  di  uso
delle  risorse  naturali  e  disciplina  il  prelievo  venatorio  nel
rispetto dell'equilibrio  ambientale,  avvalendosi  della  competenza
primaria  di  cui  all'art. 3 del proprio statuto speciale, approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.